Sez. U, Sentenza n. 3478 del 12/06/1984 (Rv. 435495 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIZIO DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, DERIVANTE DALLA SUA ADOZIONE DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI FISSATI CON LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PROPRIETARIO DEL FONDO, PER OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLO STESSO ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIZIO DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, DERIVANTE DALLA SUA ADOZIONE DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI FISSATI CON LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PROPRIETARIO DEL FONDO, PER OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLO STESSO ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Il vizio del decreto di espropriazione, o di altro analogo provvedimento con effetti ablatori, che derivi dalla sua adozione dopo la scadenza dei termini all'uopo fissati con la dichiarazione di pubblica utilità, attiene, al pari di quello derivante dalla Mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, ai presupposti per l'Esercizio del potere espropriativo, e va equiparato al vizio di carenza del potere medesimo. Il suddetto decreto, pertanto, in quanto atto inidoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo del proprietario del fondo, non vale a sottrarre al giudice ordinario la controversia promossa per tutelare il diritto stesso (nella specie, con Azione di restituzione e di risarcimento del danno), mentre rientra nelle attribuzioni di detto giudice la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, trattandosi di illegittimità per carenza del potere o dei presupposti per il suo Esercizio, non per vizio inerente alle modalità di tale Esercizio. (V 1384/82, mass n 419228; (V 3407/81, mass n 413994; (V 6171/79, mass n 402892).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)