Sez. 1, Sentenza n. 1384 del 05/03/1982 (Rv. 419228 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - EMISSIONE IN DIFETTO DEL RELATIVO POTERE, PER DECADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO - PRESUPPOSTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - EMISSIONE IN DIFETTO DEL RELATIVO POTERE, PER DECADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO - PRESUPPOSTI.*
Qualora il provvedimento di espropriazione sia stato emesso in difetto del relativo potere, per decadenza della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il giudice, che accerti tale carenza di potere, e conseguentemente disapplichi il provvedimento medesimo in quanto inidoneo ad incidere sul diritto del proprietario del fondo occupato, può riconoscere a quest'ultimo l'equivalente del valore del bene, a titolo di risarcimento del danno, solo quando ricorra la irreversibilità dell'occupazione, per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica, atteso che, ove difetti tale situazione, il proprietario dell'immobile ha diritto di conseguire la restituzione del fondo, e non il suddetto risarcimento, il quale opera esclusivamente con funzione vicaria. (V 6171/79, mass n 402892).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)