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Sez. L, Sentenza n. 12377 del 07/12/1998 (Rv. 521464 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/1971 - Requisito dello stato di incollocato al lavoro - Portata - Invalidi non iscrivibili alle liste del collocamento obbligatorio per mancato accertamento dell'invalidità nonostante specifica richiesta - Requisito dello stato di incollocazione al lavoro - Estremi - Prova mediante presunzioni - Ammissibilità - Obbligo di iscrizione al collocamento ordinario - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521464-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Con riguardo ad invalidi nei cui confronti non sussista, nonostante specifica richiesta, un accertamento della invalidità e della misura di essa, con conseguente impossibilità di iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall'art. 13 legge n. 118 del 1971 per il conseguimento dell'assegno di invalidità, non può essere inteso come mancato conseguimento di un'occupazione nonostante l'iscrizione nelle liste speciali, ma più semplicemente come stato di disoccupazione o non occupazione, che può essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, dovendosi escludere che l'invalido non iscrivibile nelle liste del collocamento obbligatorio (nella specie, per mancato accertamento, nonostante la richiesta, dello stato di invalidità) debba fornire in ogni caso la prova della iscrizione alle liste del collocamento ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)