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Sez. 3, Sentenza n. 37187 del 06/05/2014 Cc. (dep. 05/09/2014) Rv. 260241 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato - Motivazione in ordine al fine concretamente perseguito per l'accertamento dei fatti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260241-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal P.M. innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non autonomamente integrabile dal tribunale del riesame la motivazione del decreto di sequestro di somme di denaro, ritenute provento del reato di gioco d'azzardo, in assenza di qualunque indicazione sulla finalità probatoria avuta di mira mediante l'apposizione del vincolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 719 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)