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Sez. 5, Sentenza n. 41810 del 08/10/2025 Cc. (dep. 30/12/2025) Rv. 289092-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca disposta dal tribunale - Giudizio di appello - Termine massimo di definizione ex art. 27, comma 6, d.lgs. 159 del 2011 - Rinvio dell'udienza su richiesta del difensore per concomitanti impegni professionali o per ulteriore studio degli atti - Sospensione per l'intera durata del rinvio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2025-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289092-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di confisca di prevenzione, il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve essere definito il giudizio di appello, è sospeso per l'intera durata del rinvio, disposto ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui l'udienza venga differita su richiesta del difensore per concomitante impegno professionale, ovvero per consentirgli di illustrare in maniera più specifica la propria produzione documentale in sede di discussione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)