Sez. 2, Sentenza n. 5065 del 03/10/1979 (Rv. 401715 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE SUI TERRENI E SUI FABBRICATI - VALORE DELLE CAUSE RELATIVE A BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE SUI TERRENI E SUI FABBRICATI - VALORE DELLE CAUSE RELATIVE A BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Al fine della Determinazione della Competenza per valore, nelle cause relative a beni immobili, l'abolizione delle imposte sui terreni e sui fabbricati, operata con la riforma tributaria in esecuzione della legge di delega 9 ottobre 1971 n 825, implica, con riguardo ai giudizi instaurati successivamente, l'inapplicabilita dei criteri principali fissati dal primo comma dell'art 15 cod proc civ, con riferimento al 'tributo diretto verso lo statò, e la conseguente generale operativita del criterio sussidiario, di cui al terzo comma della medesima norma, della stima del valore secondo quanto risulta dagli Atti. (Conf 4390/78, mass n 394063).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 09/10/1971 num. 825 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)