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Sez. U, Sentenza n. 176 del 12/01/1996 (Rv. 495327 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - IN GENERE | Regionali ed infraregionali - Qualità di enti privati - Ammissibilità "ex" sentenza costituzionale n. 396 del 1988 - Accertamento della natura pubblica o privata - Svolgimento nei singoli casi in sede amministrativa e giudiziaria - Criteri - Asilo infantile di Chiavari - Natura giuridica privata - Controversie relative al rapporti di lavoro con i dipendenti - Devoluzione all'A.G.O..
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495327-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 396 - che ha dichiarato l'illegittimità' costituzionale dell'art. 1 legge n. 6972 del 1890 sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che queste istituzioni, ove regionali ed infraregionali, possano avere e conservare la qualità di enti privati (anziché pubblici) - la natura pubblica o privata di una delle predette istituzioni va accertata nei singoli casi, sia in sede amministrativa che giudiziaria, in base ai principi generali individuanti i criteri di distinzione tra enti pubblici e privati (riprodotti, peraltro, nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990). Pertanto, all'Asilo infantile di Chiavari, in quanto ente a struttura associativa, costituito ed amministrato da privati, deve riconoscersi natura giuridica privata; con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al rapporto di lavoro tra l'ente stesso ed i propri dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 14, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 25 CORTE COST., DPCM 16/02/1990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)