Sez. U, Sentenza n. 6249 del 18/11/1988 (Rv. 460595 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - IMPIEGATI - TUTELA GIURISDIZIONALE - ENTI PRIVATI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - IMPIEGATI - TUTELA GIURISDIZIONALE - ENTI PRIVATI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che queste istituzioni, ove regionali ed infraregionali, possano avere e conservare la qualità di enti privati (anziché pubblici), deve riconoscersi tale qualità, e quindi la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, con la conseguenziale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti, alle istituzioni di assistenza e beneficenza che, nel suddetto ambito regionale od infraregionale, non siano di diretta creazione statale, ivi incluse quelle di origine religiosa, come le "opere pie" (nella specie, ente opere laiche lauretane, con Sede in Loreto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)