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Sez. 3, Sentenza n. 217 del 21/01/1985 (Rv. 438438 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI RIOTTENERE LA DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE LOCATO PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE - PROPOSITO DI POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438438-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI RIOTTENERE LA DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE LOCATO PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE - PROPOSITO DI POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA - RILEVANZA.*

La necessità del locatore di destinare l'immobile non abitativo all'Esercizio in proprio di un'attività commerciale - che, in base al combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge n. 392 del 1978 (come modificata dalla legge 31 marzo 1979 n. 93), legittima lo stesso a recedere dal contratto di locazione - è ravvisabile nel proposito serio e non pretestuoso, da quello manifestato, di potenziamento di un'attività già svolta giustificato da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro (nella specie derivanti dal disagio di svolgere l'attività nella propria abitazione, rispetto alle possibilità offerte dalla disponibilità dell'immobile del quale era chiesto il rilascio). (V 2075/83, mass n 426931; (V 4194/82, mass n 422165; (V 4158/81, mass n 414830).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)