Sez. 3, Sentenza n. 543 del 24/01/1979 (Rv. 396662 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO O DOLO O COLPA DEL DEBITORE - NECESSITA - FATTISPECIE (MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER INCERTEZZA SULLA PERSONA DEL LOCATORE; VERSAMENTO DEL CANONE SU UN LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AVENTE DIRITTO).*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO O DOLO O COLPA DEL DEBITORE - NECESSITA - FATTISPECIE (MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER INCERTEZZA SULLA PERSONA DEL LOCATORE; VERSAMENTO DEL CANONE SU UN LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AVENTE DIRITTO).*
Anche nel caso di contratto con clausola risolutiva espressa, il giudice non puo dichiarare la risoluzione per inadempimento se la mancata esecuzione della prestazione non sia imputabile a dolo o colpa del debitore. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito, con cui era stato escluso l'inadempimento dell'Obbligo di pagare il canone di locazione, risultando che il conduttore, nell'incertezza sulla persona titolare della qualita di locatore, aveva versato il canone su un libretto di risparmio al portatore, che teneva a disposizione di chi fosse risultato avente diritto). (Conf 2576/75, mass n 376521).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)