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Sez. 6, Sentenza n. 2412 del 24/05/2000 Cc. (dep. 06/10/2000) Rv. 217318 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Interrogatorio dell'indagato introdotto ex art. 2 della l. 16 luglio 1997, n. 234 - Mancato espletamento da parte del G.i.p. e rigetto della richiesta della misura - Richiesta di riesame da parte del P.m. nel giudizio davanti al tribunale - Obbligo del tribunale di esperire l'interrogatorio dell'indagato prima dell'eventuale emissione della misura richiesta - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217318-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO

Prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura personale cautelare interdittiva il gip ha l'obbligo, a norma dell'art. 289 cod. proc.pen., come modificato dall'art. 2 l. 234 del 1997, di procedere all'interrogatorio dell'indagato con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 cod.proc.pen. e la violazione di tale obbligo, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime cd. intermedio; qualora il gip non abbia adempiuto al suddetto obbligo ed abbia rigettato la richiesta del p.m., il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal p.m. avverso l'ordinanza reiettiva del gip, non può applicare la misura interdittiva richiesta senza prima procedere all'interrogatorio dell'indagato omesso a suo tempo dal gip, giacché, in assenza di indicazioni contrarie, non può ritenersi escluso dai destinatari dall'obbligo di cui all'art. 289 cit. il tribunale che applichi la misura interdittiva in sede di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)