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Sez. 6, Sentenza n. 2304 del 15/05/2000 Cc. (dep. 07/06/2000) Rv. 216236 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Appello del P.M. - Applicazione della misura da parte del Tribunale - Previo interrogatorio dell'indagato - Omissioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216236-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO

Quando il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applica la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato, ex art.289 secondo comma cod.proc.pen., la cui omissione determina la nullità generale a regime intermedio di cui all'art.178, lett.C).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)