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Sez. 5, Sentenza n. 14967 del 19/10/2004 Cc. (dep. 21/04/2005) Rv. 231623 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure interdittive - sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio | Interrogatorio dell'indagato - Mancato espletamento da parte del G.I.P. per rigetto della richiesta della misura - Richiesta di riesame presentata dal P.M. al tribunale - Obbligo del tribunale di esperire l'interrogatorio dell'indagato prima dell'eventuale emissione della richiesta - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231623-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure interdittive - sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

In tema di richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva è illegittimo il diniego da parte del tribunale della libertà al quale il P.M. abbia avanzato appello avverso la reiezione da parte del G.i.p. della medesima misura, sul rilievo della mancata effettuazione da parte del G.i.p. dell'interrogatorio dell'indagato, nonostante la riconosciuta fondatezza dei motivi esposti a sostegno dell'applicazione della predetta misura, essendo in tal caso obbligo del Tribunale di procedere all'interrogatorio che sia stato omesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)