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Sez. 3, Ordinanza n. 19605 del 16/09/2010 (Rv. 614611 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento ex art. 612 cod. proc. civ. - Regime giuridico introdotto dalla legge 50 del 2006 - Impugnazione con ricorso straordinario per cassazione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2010-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614611-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il provvedimento giudiziale assunto, in forma d'ordinanza ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. al fine di determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare, nel sistema delle opposizioni esecutive introdotto dalla legge 50 del 2006 ed anteriore alla legge n. 69 del 2009, non può essere qualificabile come sentenza relativa all'opposizione all'esecuzione o provvedimento conclusivo di un'opposizione agli atti esecutivi ove il giudizio non si sia chiuso con la risoluzione di una controversia relativa al titolo esecutivo o al diritto d'intraprendere l'esecuzione forzata o la risoluzione di una questione relativa alla validità del titolo idonee a definire il giudizio, oltre ad un'espressa statuizione sulle spese di lite. Ne consegue che non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione (unico mezzo d'impugnazione applicabile "ratione temporis" alle opposizioni esecutive) nel caso in cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione, assunto ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. semplicemente non contenga la fissazione del termine per l'iscrizione a ruolo, trattandosi di provvedimento ordinatorio agevolmente integrabile, attraverso l'istanza formulabile ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., o mediante iscrizione direttamente eseguita dall'interessato e non certo idoneo a ritenere concluso il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)