Sez. 2, Sentenza n. 839 del 26/03/1974 (Rv. 368729 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DEL FONDO A TERZO - ESERCIZIO DEL RISCATTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - EFFETTI - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DEL FONDO A TERZO - ESERCIZIO DEL RISCATTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - EFFETTI - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*
L'Esercizio del diritto di riscatto, riconosciuto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 al coltivatore diretto per l'ipotesi di omessa comunicazione della proposta di alienazione del fondo, ha come effetto non la risoluzione del negozio traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente ne il nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo acquirente nella stessa posizione di questi nel negozio da lui concluso: tale sostituzione viene attuata su domanda del retraente con sentenza di mero accertamento, e pertanto il termine per il versamento del prezzo da parte del retraente decorre dall'Esercizio del riscatto e non dalla sentenza del giudice che accolga la relativa domanda. (V 2402'64).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)