Sez. 2, Sentenza n. 35611 del 27/06/2007 Cc. (dep. 26/09/2007) Rv. 237801 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato di cui all'art. 513 bis cod.pen. - Intimidazione per contrastare l'altrui libera concorrenza - Assenza di un atto di illecita concorrenza - Sussistenza del reato - Esclusione - Rilevanza come condotta estorsiva - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Non integra il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza, per l'assenza di un atto di illecita concorrenza (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc. ecc.), la condotta intimidatrice posta in essere, in relazione all'esercizio di un'attività imprenditoriale o commerciale, al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza dell'indicato delitto per la condotta, di cui ha comunque affermato la rilevanza estorsiva, consistente nell'aver minacciato, anche prospettando l'incendio dell'azienda, un imprenditore agricolo, che aveva stipulato con un terzo il contratto per la raccolta delle castagne e la pulizia del fondo, affinché risolvesse detto contratto, come poi è avvenuto, dal momento che all'affare era interessato altro imprenditore che già in passato si era occupato della raccolta delle castagne su quel terreno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)