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Sez. 5, Sentenza n. 27163 del 04/12/2013 (Rv. 628557 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Condizione - Lite pendente - Oggetto - Atto impositivo - Cartella di pagamento conseguente ad avviso di accertamento notificato e non impugnato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628557-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In materia di definizione agevolata prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non può ritenersi lite fiscale pendente la controversia introdotta con l'impugnazione di una cartella di pagamento recante le somme dovute a seguito di un avviso di accertamento notificato e non impugnato, trattandosi di atto che si esaurisce nell'intimazione al versamento della somma dovuta in base ad una pretesa fiscale ormai definitiva e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)