Sez. 1, Sentenza n. 21830 del 10/11/2005 (Rv. 584586 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenze della Corte di Cassazione - Mancata cassazione della sentenza di merito per vizi rilevabili d'ufficio - Errore di percezione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, non costituisce errore di fatto, denunziabile ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la mancata cassazione della sentenza di merito per ragioni non dedotte tra i motivi di ricorso, ma dichiarabili d'ufficio. Essa, infatti, non si traduce in un errore percettivo, vale a dire nel travisamento di un fatto (rilevante e non dibattuto) prodromico all'errata pronunzia, ma, direttamente ed immediatamente, in un errore di diritto, e cioè nella mancata adozione di una pronuncia caducatoria della sentenza di merito, conseguente alla scelta di applicare rigorosamente il principio devolutivo del ricorso per cassazione, e quindi di non sostituire alle questioni dedotte quelle rilevabili d'ufficio all'esito di un'attenta lettura degli atti. (Nella specie, era stato dedotto come motivo di revocazione il fatto che la Corte di Cassazione, nel confermare il rigetto di un'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, si era limitata a disattendere le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla validità della notifica a mezzo posta del ricorso di fallimento, già proposte e rigettate in appello, senza avvedersi dell'inesistenza della medesima notificazione, derivante dal mancato compimento della prescritta giacenza alla data fissata per la comparizione dinanzi al tribunale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)