Sez. 5, Sentenza n. 595 del 21/10/2008 Ud. (dep. 12/01/2009) Rv. 242543 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Diversità del fatto rispetto all'imputazione - Trasmissione degli atti al pubblico ministero - Legittimità - Contestuale sentenza di assoluzione - Illegittimità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
Il giudice del rito abbreviato al pari di quello del rito ordinario, accertato che il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione, deve limitarsi a trasmettere gli atti al pubblico ministero, non potendo contestualmente pronunciare sentenza di assoluzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la regola di cui all'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen. è applicabile anche al giudizio abbreviato in quanto espressione del principio generale di correlazione tra imputazione e sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)