Sez. 2 - , Sentenza n. 18566 del 21/02/2019 Cc. (dep. 03/05/2019) Rv. 276099 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Diversità del fatto rispetto alla contestazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità – Esclusione – Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
Non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito abbreviato, allorché il giudice accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. adottata dal giudice, avendo questi rinvenuto, nella condotta contestata "sub specie" di truffa aggravata, gli estremi di una minaccia finalizzata alla costrizione ad un atto di disposizione patrimoniale, piuttosto che un raggiro volto all'induzione in errore con finalità patrimoniali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)