diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 11315 del 27/05/2005 (Rv. 581049 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento dinanzi alla Corte di cassazione - Camera di consiglio - Audizione dei difensori - Esclusione - Garanzia del giusto processo - Salvezza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581049-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'audizione dei difensori in camera di consiglio, nel procedimento per regolamento di competenza, è preclusa dal disposto dell'art. 375, quarto comma, cod. proc. civ., che l'ammette, nel caso contemplato dal primo comma, numero 4), limitatamente al regolamento di giurisdizione. Pur con questa preclusione, il procedimento camerale, di cui all'art. 375 cod. proc. civ., soddisfa l'esigenza del giusto processo, sancita dall'art. 111 Cost., e garantisce il principio del contraddittorio, assicurato alle parti su un piano di parità, tenuto conto che, in generale, l'esclusione della difesa orale non menoma il diritto di difesa, la cui concreta disciplina può essere variamente configurata dalla legge, e che la regola generale della pubblicità può subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obiettiva e razionale giustificazione; e considerato, per altro verso, che, in relazione allo scopo e alla funzione del regolamento di competenza e alla natura, circoscritta e meramente strumentale, della pronuncia, che non conclude il giudizio pendente e non risponde alla domanda di giustizia che sorregge l'interesse ad agire delle parti, risulta oggettivamente e razionalmente giustificata la scelta del legislatore, diretta a privilegiare la speditezza del rito camerale sull'oralità della difesa, peraltro assicurata nella sua forma scritta. È pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 10, 11, 101 e 111 Cost. e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 375 cod. proc. civ., come sopra interpretato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)