Sez. U, Sentenza n. 111 del 13/03/2001 (Rv. 544704 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Controversie tra privati o contro la P.A. - Infondatezza della domanda e difetto assoluto di giurisdizione - Distinzione - Questioni inerenti all'esistenza di norme tutelanti posizioni di diritto soggettivo - Loro attinenza al fondamento della domanda - ConfigurabilitĂ - Alla giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Nelle controversie sia tra privati, sia nei confronti della P.A., non può essere confusa l'infondatezza della domanda con il difetto assoluto di giurisdizione, in quanto le questioni inerenti all'esistenza nell'ordinamento di norme o principi che astrattamente contemplino e tutelino la posizione di diritto soggettivo fatta valere in giudizio attengono al fondamento della domanda e non alla giurisdizione, anche quando sia evidente la carenza di una posizione soggettiva tutelabile nei confronti della P.A.
Riferimenti normativi: Legge 05/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)