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Sez. 2, Sentenza n. 4016 del 28/09/1999 Cc. (dep. 17/12/1999) Rv. 215249 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Valutazione - Criteri - Necessità di vaglio di elementi concreti, al di là della gravità del fatto-reato - Sintomaticità degli elementi considerati.
Stato
decisa il 1999-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215249-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di valutazione delle esigenze cautelari ai fini dell'emissione della misura cautelare personale, il giudizio di disvalore della personalità del soggetto, qualora si tratti di incensurato, deve essere il risultato di un vaglio fondato non sulla sola gravità del fatto, ma altresì su comportamenti o atti concreti, al di là e al di fuori del fatto stesso, anche s e talora con esso collegabili o da esso desumibili, come nel caso in cui la condotta criminosa sia rivelatrice di collegamenti con la criminalità organizzata o comunque con ambienti delinquenziali, o nell'ipotesi di reiterazione criminosa; tale fatti devono essere comunque sintomatici di uno stile di vita che di per sè impone una prognosi infausta concretante le esigenze di prevenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)