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Sez. 2, Sentenza n. 6480 del 21/11/1997 Cc. (dep. 16/04/1998) Rv. 210594 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolosità sociale - Possibilità di dedurre il pericolo di reiterazione dei reati dalle sole modalità del fatto - Esclusione - Valutazione congiunta della personalità dell'indagato - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210594-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 in tema di misure coercitive, il giudice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve tenere conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell'indagato, oggettivamente valutata sulla base dei "precedenti penali" o di "comportamenti concreti" sintomatici della pericolosità, onde pervenire, con motivazione congrua ed adeguata, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta possibilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nella disposizione suddetta. Ciò trova la sua spiegazione nell'esigenza, espressamente prevista dalla norma, di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, sicché il giudice deve effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento; conseguentemente, non può assolutamente trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)