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Sez. 2, Sentenza n. 4875 del 14/11/1995 Cc. (dep. 23/01/1996) Rv. 203774 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Personalità dell'indagato - Valutazione - Possibilità di utilizzare elementi tratti dalle modalità del fatto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203774-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In tema di misure coercitive il giudice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve tener conto sia delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto reato, cioè della condotta criminosa e delle conseguenze che ne sono derivate, sia della personalità dell'agente, quale risulta da elementi, che il nuovo testo della disposizione in esame individua nei precedenti penali o in comportamenti concreti sintomatici della pericolosità, i quali facciano emergere l'attitudine di questi alla commissione in futuro di azioni criminose. Stante l'esigenza normativa di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, il giudice deve pertanto effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento e, di conseguenza, senza poter porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità e circostanze del fatto dalle quali ha desunto la gravità del reato. (Contra sez. I, c.c. 6 dicembre 1995, n. 6338, Fiorenti) (Contra sez. I, c.c. 18 gennaio 1996, n. 277, Esposito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)