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Sez. 2, Sentenza n. 4620 del 20/11/1996 Cc. (dep. 15/01/1997) Rv. 206857 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione dei reati - Possibilità di desumere la pericolosità sociale dalle circostanze e modalità del fatto - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206857-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi di cautela tratti dalle <<specifiche modalità e circostanze del fatto>> non possono ricevere una duplice valutazione, prima sul piano della gravità della fattispecie e, quindi, per delineare la personalità dell'indagato: la predetta disposizione, infatti, prescrive che questa vada desunta da <<comportamenti o atti concreti>>, i quali non possono logicamente identificarsi con quegli stessi elementi che sono già stati oggetto di separata valutazione con riferimento alla gravità del reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame il quale, nel confermare la misura cautelare impugnata, aveva affermato che la disposta custodia doveva essere mantenuta per <<la gravità dei fatti e le specifiche modalità degli stessi>> e per <<la personalità degli indagati desunta proprio dalla gravità e dalle modalità dei fatti>>, così attribuendo agli stessi elementi una duplice valenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)