Sez. 3, Sentenza n. 35443 del 01/07/2016 Cc. (dep. 24/08/2016) Rv. 267875 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA | Verifica da parte del giudice della effettiva mancata conoscenza del provvedimento - Onere dell'interessato di allegare circostanze specifiche - Sussistenza - Mancato superamento della situazione di obiettiva incertezza - Conseguenze - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale - notificato per compiuta giacenza presso la residenza dell'interessato - nella quale questi aveva allegato di essere tornato solo dopo la scadenza di detto termine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)