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Sez. 3, Sentenza n. 4654 del 19/01/2016 Cc. (dep. 04/02/2016) Rv. 266281 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA | Notifica non avvenuta a mani dell'imputato - Regolarità formale della notifica - Effettiva conoscenza del provvedimento - Onere di allegazione a carico del richiedente - Sussistenza - Oggetto della valutazione del giudice - Contenuto - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266281-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA

In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di quest'ultimo le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. (Fattispecie di decreto penale di condanna notificato per compiuta giacenza, nella quale la Corte ha censurato il rigetto di una istanza di rimessione in termini per proporre opposizione, in assenza di elementi indicanti che l'imputato avesse avuto conoscenza del decreto in epoca precedente rispetto a quella, dedotta nell'istanza, dell'accesso agli atti effettuato a seguito della notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione della pena pecuniaria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)