Sez. 4, Sentenza n. 43478 del 30/09/2014 Cc. (dep. 17/10/2014) Rv. 260312 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA | Notifica non avvenuta a mani dell'imputato - Regolarità formale della notifica - Effettiva conoscenza del provvedimento - Onere di allegazione a carico del richiedente - Sussistenza - Oggetto della valutazione del giudice - Contenuto - Indicazione - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA
In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma sesto, Legge 28 aprile 2014, n. 67, è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell'istanza di rimessione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna notificato al coniuge dell'imputato presso il domicilio eletto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)