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Sez. 1, Sentenza n. 1042 del 10/02/1996 (Rv. 495799 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti - Rifiuti speciali ex art. 2, comma quarto n. 7 d.p.r. n. 915 del 1982 - Locali ed aree destinati allo svolgimento di attività commerciale (o di servizi) che li producono - Superficie - Assoggettamento alla tassa comunale - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495799-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel vigore del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e degli artt. 268 e segg. del T.U. sulla finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 (nel testo sostituito dall'art. 21 del citato d.p.r. n. 915 del 1982), la superficie di locali ed aree destinati allo svolgimento di attività commerciale (o di servizi), nei quali si producono rifiuti speciali (ai sensi dell'art. 2, comma quarto, n. 1 del citato d.p.r.), può essere assoggettata alla tassa comunale nel solo caso in cui detti rifiuti siano stati dichiarati "assimilabili" a quelli urbani in forza di un provvedimento dell'Amministrazione comunale, non essendo a tal fine sufficiente la deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del d.p.r. n. 915 del 1982, che ha stabilito i criteri generali in base ai quali deve essere formulata la dichiarazione di assimilabilità. In mancanza dell'accertamento, da parte del Comune, in ordine alla sussistenza delle condizioni di assimilabilità previste dalla menzionata deliberazione, i suddetti rifiuti restano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti speciali, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della "superficie tassabile", non si può tener conto, a norma dell'art. 270 T.U.F.L., di quella dei locali ed aree in cui essi si producono.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)