Sez. 1, Sentenza n. 17708 del 02/09/2005 (Rv. 583803 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dai Carabinieri - Opposizione - Legittimazione passiva - Prefetto - Esclusione - Ministero della Difesa - Sussistenza - Erronea identificazione del soggetto passivamente legittimato non rilevata in primo grado - Rilevabilità in cassazione - Conseguenze - Cassazione della sentenza senza rinvio - Notificazione dell'opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura dell'Ufficio - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato l'infrazione, sicché, qualora il verbale sia stato elevato dai Carabinieri, legittimato a resistere all'opposizione è il Ministero della Difesa. L'accertata carenza di legittimazione dell'autorità amministrativa nei cui confronti è stata rivolta l'opposizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, esplica i suoi effetti non solo in relazione al ricorso per cassazione, ma anche nei confronti dell'atto introduttivo avanti al giudice di pace, e, ricorrendo in tal modo l'ipotesi di cui all'art. 382, comma terzo, u.p., cod. proc. civ., la sentenza deve essere cassata senza rinvio. Né rileva in contrario che la notificazione dell'opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venga effettuata a cura dell'ufficio del giudice ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge n.689 del 1981, non potendo l'opponente per ciò solo ritenersi esentato dall'indicare nell'atto di opposizione il soggetto passivamente legittimato e dovendosi di conseguenza, in mancanza o nell'ipotesi di errata indicazione, far ricadere sul medesimo le conseguenze processuali che ne discendono.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)