Sez. 1, Sentenza n. 6364 del 01/04/2004 (Rv. 571689 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale - Opposizione - Legittimazione passiva - Del Ministro dell'interno - Sussistenza - Del prefetto - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta, alternativamente, alle amministrazioni centrali cui appartengono i vari corpi di polizia abilitati alla contestazione, con la conseguenza che, ove il processo verbale sia stato elevato dalla Polizia stradale, legittimato passivo a resistere all'opposizione (e legittimato a ricorrere o a resistere nell'eventuale successivo giudizio di cassazione) è il Ministro dell'interno e non il prefetto.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)