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Sez. 1, Sentenza n. 4195 del 24/02/2006 (Rv. 587028 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dalla Polizia Stradale - Opposizione - Legittimazione passiva - Ministro dell'Interno - Sussistenza - Prefetto - Esclusione - Sentenza emessa nei confronti del Prefetto - Legittimazione all'impugnazione - Prefetto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587028-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva del prefetto è circoscritta all'ipotesi in cui l'impugnazione abbia ad oggetto un'ordinanza - ingiunzione emessa dallo stesso, mentre nel caso in cui venga impugnato il verbale di contestazione redatto dalla Polizia Stradale, legittimato a resistere è il Ministro dell'Interno, in qualità di vertice dell'Amministrazione da cui dipende l'organo verbalizzante. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto in contraddittorio con il prefetto, quest'ultimo è legittimato a ricorrere per cassazione contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 205, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)