Sez. 1, Sentenza n. 14319 del 15/11/2001 (Rv. 550298 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione al pretore - Ricorso preventivo al Prefetto - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Soggetto passivamente legittimato in sede di opposizione giurisdizionale - Autorità da cui dipende l'organo accertatore della violazione - Legittimazione passiva del Prefetto - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non costituisce presupposto processuale per poter legittimamente adire l'autorità giudiziaria ordinaria, con la conseguenza che l'interessato, nell'impugnare direttamente il predetto verbale di accertamento dell'infrazione, deve convenire in giudizio non più il Prefetto, bensì l'autorità amministrativa da cui dipende l'organo accertatore della violazione (nella specie, il Ministero degli interni, essendo l'accertamento stato compiuto da agenti della Polstrada).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 202, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, (Cod. Strada Abrog. art. 205), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)