Sez. 5, Sentenza n. 10226 del 27/06/2003 (Rv. 564636 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società semplice - Aliquota ridotta - Applicabilità - Esclusione - Disciplina introdotta dall'art. 10 del D.Lgs. n. 228 del 2001 - Applicazione retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'aliquota ridotta dell'otto per cento, prevista dall'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli comportanti il loro acquisto da parte di imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non si applica alle società, di persone o di capitali (nella specie, società semplice), che svolgano attività agricola, non rientrando esse fra le categorie dei beneficiari espressamente indicate dalla legge e non potendosi alle stesse estendere l'agevolazione, attesa la natura speciale della disposizione che la prevede. D'altra parte, l'art. 10 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale ha esteso la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alle società di persone e alle società di capitali il cui oggetto sociale preveda l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e che rispettino le ulteriori condizioni previste dalla norma stessa, ha carattere innovativo e non è, pertanto, applicabile retroattivamente.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 13, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)