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Sez. 5, Sentenza n. 15665 del 12/08/2004 (Rv. 575514 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società di persone o di capitali diverse dalle cooperative - Applicabilità dell'aliquota ridotta ex art. 1 bis della tariffa allegato A, del d.P.R. n. 634 del 1972 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575514-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'aliquota ridotta dell'otto per cento, prevista dall'art. 1 <bis> della Tariffa, parte prima, allegato A) al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36), per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale o associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è applicabile (<ratione temporis>)alle società - siano esse di persone o di capitale - che svolgano attività imprenditoriale agricola, non rientrando esse fra le categorie dei beneficiari espressamente indicate dalla legge, e non potendosi alle stesse estendere l'agevolazione, attesa la natura speciale della disposizione che la prevede. Infatti, solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 D.Lgs. n. 228 del 2001 la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è stata estesa alle società di persone e alle società di capitali, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e che rispettino le ulteriori condizioni previste dalla norma. (Nell'affermate tale principio la Corte ha anche escluso che le sentenze della Corte di Giustizia CE 6 novembre 1997, in causa C 164/96, e 11 gennaio 2001, in causa C 403/98, abbiano sottoposto a riesame la compatibilità della disciplina nazionale relativa all'imposta di registro da applicare sull'acquisto di terreni agricoli, con la normativa comunitaria relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, affermata con la precedente sentenza del 15 ottobre 1992, in causa C 162/91, e secondo la quale la norma nazionale può disciplinare in piena autonomia la materia relativa al trattamento tributario di tali atti di acquisto da parte di imprenditori agricoli).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis, Legge 21/02/1977 num. 36 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)