Sez. 1, Sentenza n. 266 del 12/01/2000 (Rv. 532796 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Casa in comproprietà - Assegnazione in assenza di prole convivente - Ammissibilità - Condizioni - Accordo - Necessità - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In materia di divorzio, il giudice non può, in assenza di figli conviventi, procedere all'assegnazione della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, salvo che ricorra un accordo (anche tacito) tra le parti affinché la casa sia assegnata al coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento quale componente di questo (nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva desunto la sussistenza di un accordo tacito dalla mancata richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali che avevano disposto l'assegnazione nel giudizio di separazione e dalla mancata impugnazione della sentenza di separazione sul punto).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)