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Sez. 6, Sentenza n. 19047 del 03/03/2003 Cc. (dep. 23/04/2003) Rv. 225253 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Interrogatorio di garanzia - Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 309 commi 5 e 9 cod. proc. pen. - Inefficacia della misura cautelare - Vizio dedotto per la prima volta in cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225253-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il ritardo nella trasmissione al tribunale del riesame del verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dalla persona sottoposta alle indagini, da cui può derivare l'inefficacia della misura cautelare per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 309 commi 5 e 9 cod. proc. pen., non può essere proposto per la prima volta con il ricorso in cassazione qualora l'esame della questione presupponga l'accertamento sul valore contenutistico dello stesso verbale di interrogatorio, al fine di stabilire se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole all'imputato, perché in tale ipotesi si tratterebbe di operare un giudizio di merito estraneo al sindacato del giudice della legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)