Sez. 1, Sentenza n. 5466 del 18/03/2004 (Rv. 571275 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione - Ricorso al prefetto ex art. 203 cod. strada - Decreto del prefetto di improcedibilità del ricorso per contestuale proposizione di opposizione, contro il suddetto atto, in sede giurisdizionale - Opposizione, ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso il decreto prefettizio di improcedibilità - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora contro il verbale di contestazione dell'infrazione l'interessato abbia proposto sia ricorso al prefetto, ai sensi dell'art. 203 del codice della strada, sia direttamente ricorso in opposizione dinanzi al giudice ordinario, ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come gli è consentito, non costituendo il ricorso al prefetto presupposto processuale per poter adire l'autorità giudiziaria ordinaria), ed il prefetto abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso a lui diretto in ragione del contestuale esperimento del rimedio giurisdizionale - che si pone in termini di alternatività con il ricorso amministrativo -, è inammissibile l'opposizione, ai sensi del citato art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso il detto decreto prefettizio di improcedibilità, che non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile, non essendo suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)