diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3471 del 03/04/1998 (Rv. 514200 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUE PUBBLICHE | Consorzio di bonifica - Occupazione di un fondo privato per la sistemazione di un bacino montano ex art. 50 del R.D. n. 3267 del 1923 - Richiesta del privato di declaratoria di illegittimità di atti e provvedimenti del Consorzio - Deduzione di circostanze quali la detenzione del fondo per scopi contrari a quelli dell'originaria immissione, il mancato pagamento dell'indennità stabilita, il protrarsi della detenzione stessa oltre il termine fissato all'atto dell'occupazione in assenza di un formale provvedimento di proroga, il silenzio rifiuto sulla diffida notificata onde conoscere la situazione dello stato dei lavori - Allegazione delle stesse quali sintomi del mancato perseguimento da parte della P.A. delle finalità pubbliche dell'occupazione - Natura delle situazioni soggettive dedotte nella controversia - Interesse legittimo - Configurabilità - Richiesta di condanna alla restituzione del fondo - Rilevanza ostativa - Esclusione - Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514200-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUE PUBBLICHE

Rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella particolare composizione di cui all'art. 143 del R.D. 10 dicembre 1933, n. 1775, la controversia con la quale il privato il cui fondo sia stato occupato da un Consorzio di bonifica, a norma dell'art. 50 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, per l'esecuzione di lavori di sistemazione di un bacino montano, chieda dichiararsi l'illegittimità di atti e provvedimenti (in senso ampio) dell'occupante, deducendo in proposito la detenzione del fondo per scopi contrari a quelli dell'originaria immissione, il mancato pagamento dell'indennità stabilita, il protrarsi della detenzione stessa oltre il termine fissato all'atto dell'occupazione in assenza di un formale provvedimento di proroga, il silenzio rifiuto sulla diffida notificata onde conoscere la situazione dello stato dei lavori, sempreché tali circostanze siano allegate non come fatti generatori di un pregiudizio patrimoniale ma quali elementi significativi del mancato perseguimento da parte della P.A. delle finalità pubbliche che giustificano l'occupazione prevista nel menzionato art. 50 del R.D. 3267 del 1923, giacché in tal caso l'oggetto della controversia resta circoscritto a posizioni di interesse legittimo, senza che in contrario abbia rilievo la eventuale richiesta di condanna alla restituzione del fondo, trattandosi di domanda del tutto residuale, quale conseguenza inevitabile della dedotta illegittimità dell'agire amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 50 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)