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Sez. 5, Sentenza n. 7192 del 09/04/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213695 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito - Truffa - Concorso apparente di norme - Configurabilità - Esclusione - Concorso di reati - Ragione: obiettività giuridiche distinte ed elementi costitutivi diversi - Fattispecie: pagamento del pedaggio autostradale con tessera Viacard.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213695-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

In caso di pagamento del pedaggio autostradale con tessera Viacard il reato di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito (art. 12 della legge 5 luglio 1990, n.197)e quello di truffa non sono in rapporto di specialità, atteso che tale valutazione deve essere effettuata in astratto sulla base della previsione normativa e che le due fattispecie presentano obiettività giuridiche distinte ed elementi costitutivi diversi. Mentre elemento oggettivo del primo reato è l'uso indebito di per sè considerato, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, e senza coinvolgimento del soggetto passivo, nel reato di truffa si richiede l'uso di artifizi e raggiri da parte dell'agente e, correlativamente, il momento consumativo coincide con il conseguimento del profitto con altrui danno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)