Sez. 5, Sentenza n. 610 del 28/02/1995 Cc. (dep. 04/04/1995) Rv. 201058 - 01
Banche e istituti di credito o risparmio | Art. 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o pagamento) e art. 640 cod. pen. (truffa) - Concorso apparente di norme o reato complesso - Configurabilità - Esclusione - Concorso formale o materiale di reati - Sussistenza - Ragione: diversità del bene giuridico tutelato - Nozione: tutela dell'interesse pubblico nell'una, del patrimonio privato nell'altra figura delittuosa.
Banche e istituti di credito o risparmio
Le norme di cui all'art. 640 cod. pen. (truffa) e 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento) non costituiscono un'ipotesi di concorso apparente, né di reato complesso, bensì di concorso formale o materiale di reati, a seconda del concreto atteggiarsi della condotta dell'agente. Ciò perché diverso è il bene giuridico tutelato da ciascuna di esse. La prima, infatti, tutela il patrimonio del privato; la seconda, invece, realizza solo in via mediata siffatta tutela, mentre suo scopo primario è la tutela dell'interesse pubblico, al fine di evitare che il sistema finanziario sia utilizzato a scopo di riciclaggio e di salvaguardare ad un tempo la fede pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 05/07/1991 num. 197 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)