Sez. L, Sentenza n. 13028 del 23/11/1999 (Rv. 531441 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Diarie, indennità di trasferta e indennità equiparate - Erogazione per periodi anteriori al giugno 1991 - Computo nella pensione in misura integrale - Esclusione - Computo nella misura del 50% - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Secondo la disciplina dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - come interpretata dall'art. 9 ter del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, conv. in legge primo giugno 1991 n. 166 (che assume natura retroattiva anche nei rapporti tra il lavoratore e l'Istituto previdenziale) e come richiamato dall'art. 4 quater del D.L. 15 gennaio 1993 n. 6, conv. in legge 17 marzo 1993 n. 63 - per i periodi anteriori al primo giugno 1991 le somme dovute al lavoratore obbligato ad un'attività (anche continuativa) in luoghi variabili e costantemente diversi dalla sede aziendale - in quanto rientranti nel dovuto per diaria o per indennità di trasferta - sono comprese nella retribuzione imponibile, e quindi sono utili ai fini della determinazione della pensione, non in misura integrale, ma limitatamente al 50% del loro ammontare.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 quater CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)