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Sez. 6, Sentenza n. 29163 del 09/06/2016 Ud. (dep. 12/07/2016) Rv. 267526 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Condanna generica al risarcimento del danno e rinvio al giudice civile - Subordinazione della sospensione condizionale all'obbligo di risarcimento del danno entro un termine predefinito- - Illegittimità.
Stato
decisa il 2016-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267526-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

È illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività - che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 cod. pen. - la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni entro un termine predefinito nella sentenza, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato, ovvero abbia assegnato una provvisionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)