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Sez. 5, Sentenza n. 48789 del 28/05/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 258660 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Giudizio d'appello - Causa di ricusazione nota al momento della ricezione della notificazione del decreto di citazione - Termine per la proposizione della istanza - Art. 491 cod. proc. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258660-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

Nel giudizio di appello, la dichiarazione di ricusazione è legittimamente proposta subito dopo che il giudice abbia compiuto per la prima volta l'accertamento in ordine alla regolare costituzione delle parti, quando la causa di ricusazione sia sorta con la emissione del decreto di citazione e sia divenuta nota con la ricezione di tale atto, trovando applicazione anche in questa sede l'art. 491 cod. proc. pen., in virtù del generale richiamo, contenuto nell'art. 598 cod. proc. pen., alle disposizioni relative al giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)