Sez. 5, Sentenza n. 4396 del 09/12/2008 Cc. (dep. 02/02/2009) Rv. 242609 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione divenuta 'notà, ex art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. - Significato letterale di "conosciuta" e non di "conoscibile".
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
La causa di ricusazione del giudice, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. per la proposizione della relativa dichiarazione, può dirsi divenuta "nota" quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità; né, in assenza di prova della conoscenza effettiva, è sufficiente ai fini della certezza legale intesa come surrogatoria, il riferimento alla natura dell'atto onde desumerla da essa mentre l'onere della prova spetta a chi contesti la tempestività della detta dichiarazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto conosciuta la causa di ricusazione - "trattandosi di provvedimenti emessi in procedimenti che hanno visto l'istante imputato o indagato, sicché lo stesso ne era sicuramente a conoscenza, in base alle disposizioni processuali che prevedono la necessaria comunicazione di tali atti" - affermando che, anche in tal caso, è necessaria la certezza che la comunicazione sia realmente avvenuta in conformità alle predette disposizioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)