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Sez. L, Sentenza n. 3925 del 29/06/1985 (Rv. 441497 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENDENZA CONTEMPORANEA DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E DI UN SECONDO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INSTAURATO IN VIRTÙ DI UNA NUOVA ISTANZA ALL'INPS - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - AMMISSIBILITÀ DI DETTA PENDENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441497-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENDENZA CONTEMPORANEA DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E DI UN SECONDO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INSTAURATO IN VIRTÙ DI UNA NUOVA ISTANZA ALL'INPS - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - AMMISSIBILITÀ DI DETTA PENDENZA - FATTISPECIE.*

Con riguardo alle pensioni di Invalidità, il disposto di cui all'art. 11 legge 12 giugno 1984 n. 222, il quale stabilisce, tra l'altro, che non può essere presentata una nuova domanda mentre è in corso un procedimento giudiziario, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, non ha effetto retroattivo, con la conseguenza che nel regime anteriore a detta legge era possibile la contemporanea pendenza di un procedimento giudiziario instaurato dall'assicurato per il riconoscimento del suo diritto alla pensione d'Invalidità dopo l'infruttuoso espletamento della fase amministrativa e di un procedimento amministrativo instaurato in virtù di una successiva istanza all'i.N.P.S. giacché la disposizione dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. attribuisce alla parte privata solo la facoltà, e non l'Obbligo di far valere nel giudizio pendente anche l'aggravamento della malattia nonché tutte le infermità verificatesi successivamente alla proposizione della domanda in via amministrativa. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto improponibile la domanda giudiziale dell'assicurato, la cui istanza amministrativa era stata inoltrata all'i.N.P.S. prima che fosse esaurito con sentenza passata in giudicato un precedente giudizio proposto dallo stesso assicurato dopo il mancato accoglimento da parte dell'i.N.P.S. di una precedente analoga istanza). (V 1847/84, mass n 433915; (V 1852/84, mass n 433920; (V 3438/84, mass n 435448; (V 4663/83, mass n 429553).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)