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Sez. L, Sentenza n. 6307 del 03/12/1984 (Rv. 437925 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVO RICORSO AMMINISTRATIVO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO PROMOSSO A SEGUITO DI ESITO NEGATIVO DI UN PRECEDENTE PROCEDIMENTO - GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA RESA IN DETTO GIUDIZIO IN SENSO SFAVOREVOLE ALL'ASSICURATO - EFFETTI - DISTINZIONE TRA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ANTERIORMENTE ALLA DECISIONE GIUDIZIARIA OVVERO SUCCESSIVAMENTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437925-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVO RICORSO AMMINISTRATIVO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO PROMOSSO A SEGUITO DI ESITO NEGATIVO DI UN PRECEDENTE PROCEDIMENTO - GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA RESA IN DETTO GIUDIZIO IN SENSO SFAVOREVOLE ALL'ASSICURATO - EFFETTI - DISTINZIONE TRA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ANTERIORMENTE ALLA DECISIONE GIUDIZIARIA OVVERO SUCCESSIVAMENTE - CONSEGUENZE.*

In tema di pensione d'Invalidità, la disciplina vigente non vieta all'assicurato di presentare una nuova richiesta amministrativa di pensione in pendenza del giudizio promosso a seguito del mancato accoglimento, da parte dell'ente previdenziale, di analoga istanza precedente. Peraltro, in relazione agli effetti del giudicato costituito dalla sentenza che abbia concluso detto giudizio in senso sfavorevole all'assicurato, occorre distinguere a seconda che la fase amministrativa conseguente alla nuova richiesta all'i.N.P.S. si sia esaurita anteriormente o posteriormente alla decisione giudiziaria, giacché, mentre nel primo caso tale fase esaurisce i suoi effetti, anche come presupposto processuale, nell'ambito del giudizio concluso dalla sentenza, nel secondo caso, invece, la stessa fase, nella quale siano stati dedotti, ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., fatti successivi al giudicato, è utile sia all'ente, per l'Esercizio dei suoi poteri in materia, sia allo assicurato, ai fini della procedibilità di una nuova Azione giudiziaria tesa al conseguimento della pensione da data successiva al giudicato. (V 1847/84, mass n 433915; (V 6526/83, mass n 431242; (V 5349/83, mass n 430265; (V 4663/83, mass n 429553; (V 2587/83, mass n 427455; (Conf 1852/84, mass n 433920).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)