Sez. L, Sentenza n. 3703 del 14/04/1987 (Rv. 452642 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - DELLE MALATTIE DENUNCIATE E DI NUOVE INFERMITÀ - RILEVANZA - DEDUZIONE DEL PRIMO E DELLE SECONDE IN ULTERIORE DOMANDA AMMINISTRATIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - DELLE MALATTIE DENUNCIATE E DI NUOVE INFERMITÀ - RILEVANZA - DEDUZIONE DEL PRIMO E DELLE SECONDE IN ULTERIORE DOMANDA AMMINISTRATIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. consente all'assicurato di introdurre nel giudizio già instaurato per il riconoscimento di Invalidità pensionabile aggravamenti delle malattie denunciate e nuove infermità, ma (come si desume anche dalla disciplina dettata dall'art. 443 cod. proc. civ.) non impedisce all'assicurato stesso di far valere tali aggravamenti e malattie nuove con una ulteriore domanda amministrativa, proposta in pendenza del detto giudizio ed utile ai fini dell'eventuale proposizione di una nuova Azione giudiziaria, restando peraltro escluso che in tale secondo procedimento possano prendersi in esame gli aggravamenti e le nuove malattie anteriori al giudicato eventualmente formatosi sulla precedente domanda di pensione. (V 6280/86, mass n 448522; (V 5376/85, mass n 442612; (V 3438/84, mass n 435448; (V 1847/84, mass n 433915; (V 4663/83, mass n 429553).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)