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Sez. 3, Sentenza n. 6403 del 23/06/1999 (Rv. 527869 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Trasferimento del portafoglio ad altra impresa - Legittimazione passiva dell'impresa cessionaria quale rappresentante "ex lege" dell'INA - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527869-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

L'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa per i danni occorsi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di assoggettamento dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, conv. nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sta in giudizio quale rappresentante ex legge dell'INA, Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" (oggi CONSAP). Consegue sul piano processuale che, ove l'impresa cessionaria sia chiamata in giudizio senza la specificazione di tale rappresentanza e, quindi, in proprio si configura il difetto di legittimazione della stessa, mentre il giudice non può pronunziare la condanna in rappresentanza della persona giuridica di cui all'art. 4 del D.L. citato poiché ciò implicherebbe violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)